Mobilità tra Fondi nel sistema di Previdenza Complementare

Mobilità tra Fondi nel sistema di Previdenza Complementare

Riscatto della Posizione individuale maturata






PARZIALE

50% della posizione maturata


TOTALE
100% della Posizione maturata
– Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria a zero ore della durata di almeno 12 mesi
– Cessazione dell’attività lavorativa che sia stata preceduta da cassa integrazione guadagni (indipendentemente dalla durata della cassa)
– Inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48
– Procedure di licenziamento collettivo
 
– Invalidità permanente che comporta la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
– Cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di inoccupazione per oltre 48 mesi
– Decesso dell’iscritto prima che maturi i requisiti pensionistici minimi previsti: posizione riscattata dagli eredi o da beneficiari  individuati al momento dell’adesione al Fondo. 
– Perdita dei requisiti di partecipazione, ad esempio cessazione del rapporto di lavoro, modifica del contratto collettivo, nomina dirigenziale, operazioni societarie. Alcuni Fondi consentono anche un riscatto non integrale.
Trasferimento della pozione individuale maturata su altro Fondo pensione
NON VOLONTARIO
vengono meno i requisiti di partecipazione
VOLONTARIO
Non vengono meno i requisiti di partecipazione
Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, ad esempio cessazione del rapporto di lavoro, modifica del contratto collettivo, nomina dirigenziale, operazioni societarie.
 
In corso di rapporto di lavoro dopo due anni di permanenza nel Fondo di previdenza complementare.
Approfondimenti